Le domande frequenti sono una raccolta delle domande più comuni su un determinato argomento e delle relative risposte, e servono ad aiutare in modo veloce gli utenti in difficoltà o coloro che hanno fretta di ottenere una risposta ad un loro quesito.
Il circondario è la porzione di territorio dove si estende la competenza del Tribunale e, di conseguenza, della Procura della Repubblica presso il Tribunale. Spesso coincide con la provincia, come nel nostro caso.
Il distretto è la porzione di territorio dove si estende la competenza della Corte d'Appello e di tutti i Tribunali che in esso insistono. Di conseguenza, si ricava la competenza della Procura Generale e delle Procure della Repubblica da essa dipendenti. Corrisponde spesso alla regione, come nel nostro caso.
Come fare per sapere se una persona deceduta ha fatto testamento?
Si può fare richiesta al Registro generale dei testamenti.
Il Registro generale dei testamenti ha sede presso l'Ufficio centrale degli archivi notarili e consente di conoscere se una persona deceduta ha fatto testamento, sia sul territorio nazionale che presso le nostre autorità consolari all'estero, ed il luogo in cui il testamento è custodito.
Si può accettare con il beneficio d’inventario l’eredità di una persona che ha manifestato in vita la sua contrarietà all’accettazione con beneficio d’inventario?
Sì, anche se la persona defunta ne aveva fatto espresso divieto nel testamento.
Che cos’è la trascrizione?
La trascrizione è un mezzo di pubblicità legale, prevista dagli artt. 2643 e seguenti del codice civile, consistente nell'annotazione di determinati atti giuridici in appositi registri pubblici.
La dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario viene trasmessa dal tribunale all’Ufficio del Territorio per essere trascritta.
Cosa si può fare per sapere se una eredità è stata accettata con beneficio d’inventario?
Si può verificare nel Registro delle successioni presso il tribunale civile del luogo ove la persona deceduta aveva l’ultimo domicilio. Il Registro delle successioni è pubblico, quindi può essere consultato da chiunque ne faccia domanda. Si divide in tre parti: nella prima si trovano le dichiarazioni di accettazione con beneficio d'inventario, nella seconda le rinunce all'eredità, nella terza i provvedimenti di nomina dei curatori.
L’inventario contiene la descrizione dei beni, dei crediti e dei debiti appartenenti alla persona deceduta; rappresenta pertanto la sua situazione patrimoniale con riferimento al momento della morte.
L’inventario è obbligatorio nel caso in cui l’erede intenda accettare l’eredità con beneficio di inventario (vedi scheda Accettazione d’eredità con beneficio d’inventario).
Se l’erede è in possesso di (tutti o alcuni) beni ereditati e intende accettare l’eredità con beneficio d’inventario, lo deve fare entro tre mesi dalla data della morte. Se l’inventario non è compiuto nei tre mesi, l’accettante decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice con la conseguenza che dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto.
Se l’erede non è in possesso di beni appartenenti al defunto, può chiedere l’accettazione con beneficio di inventario entro dieci anni dalla morte. L’inventario deve essere compiuto entro tre mesi dalla data della dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario.
In entrambi i casi, se è impossibile concludere l’inventario entro il termine dei tre mesi, può essere concessa una proroga, ma deve essere depositata una richiesta motivata di proroga prima della scadenza del termine dei tre mesi.
Possono chiedere l’inventario:
gli eredi
i creditori del defunto
l’esecutore testamentario
le persone che hanno diritto ad ottenere la rimozione dei sigilli (art. 763 c.p.c.)
L’inventario viene fatto da un cancelliere del tribunale o, se richiesto dalle parti, da un notaio.
Per la nomina ad esecutore testamentario sono richieste particolari competenze professionali o titoli di studio?
No. La legge richiede solo la piena capacità di agire. Per questo motivo non possono essere nominati minori, interdetti o inabilitati.
Cosa si può fare se l’esecutore testamentario non procede né all’accettazione, né alla rinuncia?
Chiunque sia interessato può chiedere all’autorità giudiziaria di assegnare all’esecutore testamentario un termine per l’accettazione, decorso il quale l’esecutore si considera rinunciante.
L’esecutore testamentario può alienare beni ereditari?
Sì, se lo ritiene necessario ma deve chiedere l’autorizzazione all’autorità giudiziaria la quale provvede sentiti gli eredi.
L’esecutore testamentario può essere esonerato dal suo incarico?
Sì. L’art. 710 cod. civ. dispone che, su istanza di ogni interessato, l’autorità giudiziaria può esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all’ufficio o per aver commesso azioni che ne menomi la fiducia.
L’incarico di esecutore testamentario prevede un compenso?
Di norma no. L’incarico è svolto a titolo gratuito a meno che il testatore non abbia previsto una retribuzione a carico dell’eredità.
Chi sostiene le spese effettuate dall’esecutore testamentario per l’esercizio del suo incarico?
Le spese sono a carico dell’eredità.
In che modo è possibile sapere se un esecutore testamentario ha accettato l’incarico, o eventualmente vi ha rinunciato?
E’ possibile verificare l’eventuale annotazione nel Registro delle successioni tenuto dalla cancelleria del tribunale del luogo di ultimo domicilio del defunto. Il Registro delle successioni è pubblico e può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, con possibilità di richiedere estratti e certificati.
Sì, è possibile revocare la rinuncia fino a quando il diritto all'accettazione non è prescritto e cioè entro dieci anni dall’apertura della successione (art. 525 cc)
E’ la procedura che dà valore tra privati o tra privati e la Pubblica Amministrazione alla perizia stragiudiziale e alla traduzione, per mezzo del giuramento davanti al Cancelliere.
La perizia e la traduzione devono essere giurate da chi l’ha effettuata.
Il perito o il traduttore si recano in Tribunale con un documento valido d’identità e con la perizia o la traduzione da giurare.